Scheda sindacale · Mobilità annuale
Personale docente — Anno scolastico 2026/27
Possono presentare domanda di:
Utilizzazione provinciale;
Assegnazione provvisoria provinciale;
Assegnazione provvisoria interprovinciale.
Condizione: possesso dei requisiti previsti dal CCNI.
Vincoli: nessuno. Non si applicano i vincoli di permanenza previsti per le assunzioni più recenti.
Anche per loro è possibile presentare domanda di utilizzazione, assegnazione provvisoria provinciale e assegnazione provvisoria interprovinciale senza limitazioni derivanti dal vincolo di permanenza.
Possono presentare domanda di:
Utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale: sempre consentite, purché in possesso dei requisiti previsti dal CCNI.
Assegnazione provvisoria interprovinciale: consentita solo se ricorre una delle seguenti condizioni:
una delle deroghe previste dal CCNI;
soprannumero o esubero;
riconoscimento dei benefici della legge n. 104/1992 intervenuto successivamente all’inserimento nelle graduatorie o alla partecipazione alla procedura concorsuale.
Possono presentare domanda di:
Utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale: sempre consentite, purché in possesso dei requisiti previsti dal CCNI.
Assegnazione provvisoria interprovinciale: consentita solo se ricorre una delle seguenti condizioni:
una delle deroghe previste dal CCNI;
soprannumero o esubero;
riconoscimento dei benefici della legge n. 104/1992 intervenuto successivamente all’inserimento nelle graduatorie o alla partecipazione alla procedura concorsuale.
Qualora vi siano ancora docenti assunti attraverso la procedura prevista dall’art. 59, comma 4, del D.L. n. 73/2021 che siano stati confermati in ruolo il 1° settembre 2025, agli stessi si applicano le ordinarie regole previste dal CCNI.
Possono presentare domanda di:
Utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale: sempre consentite, purché in possesso dei requisiti previsti dal CCNI.
Assegnazione provvisoria interprovinciale: consentita solo se ricorre una delle deroghe previste dal CCNI.
Rientrano in questa categoria i docenti assunti a tempo determinato da GPS I fascia sostegno nell’a.s. 2024/25, ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 44/2023, come modificato dall’art. 14 del D.L. n. 19/2024, e confermati in ruolo il 1° settembre 2025 dopo il superamento dell’anno di formazione e prova e della lezione simulata.
Possono presentare domanda di:
Utilizzazione provinciale: solo se beneficiari di una delle deroghe previste dal CCNI oppure in caso di soprannumero o esubero.
Assegnazione provvisoria provinciale: solo se beneficiari di una delle deroghe previste dal CCNI oppure in caso di soprannumero o esubero.
Assegnazione provvisoria interprovinciale: solo se beneficiari di una delle deroghe previste dal CCNI oppure in caso di soprannumero o esubero.
Per i docenti che il 1° settembre 2025 sono assunti con contratto a tempo determinato finalizzato all’immissione in ruolo o al conseguimento dell’abilitazione, la partecipazione alle operazioni di mobilità annuale è subordinata al completamento del relativo percorso.
Possono presentare domanda di:
Assegnazione provvisoria provinciale, purché:
abbiano conseguito l’abilitazione entro i termini previsti;
ne abbiano dato comunicazione all’Ufficio scolastico competente.
Assegnazione provvisoria interprovinciale, solo se, oltre all’abilitazione, beneficiano di una delle deroghe previste dal CCNI.
Possono presentare domanda di:
Assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale, purché:
abbiano superato positivamente il periodo di formazione e prova nell’a.s. 2025/26;
abbiano comunicato all’Ufficio scolastico competente l’esito positivo;
siano in possesso di una delle deroghe previste dal CCNI.
Possono presentare domanda di:
Assegnazione provvisoria provinciale, purché:
abbiano superato positivamente il periodo di formazione e prova nell’a.s. 2025/26;
abbiano comunicato l’esito all’Ufficio scolastico competente.
Assegnazione provvisoria interprovinciale, solo se, oltre alle condizioni sopra indicate, beneficiano di una delle deroghe previste dal CCNI.
Le domande presentate dai docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo o all’abilitazione sono esaminate in subordine rispetto a quelle del personale già titolare a tempo indeterminato.
In pratica: l’Amministrazione soddisfa prima le domande dei docenti già di ruolo; solo successivamente, in presenza di posti ancora disponibili, esamina quelle del personale che sta completando il percorso finalizzato all’immissione in ruolo o all’abilitazione.
Il vincolo triennale derivante dall’ottenimento di una scuola specifica attraverso una preferenza puntuale nei trasferimenti o nei passaggi non si applica alle operazioni di mobilità annuale.
Pertanto, il docente soggetto a tale vincolo può comunque presentare domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria, sia provinciale sia interprovinciale, purché siano rispettate le altre condizioni eventualmente previste dalla normativa vigente.
Le modalità di presentazione variano in base alla posizione del docente.
Docenti già assunti a tempo indeterminato: presentano la domanda esclusivamente tramite Istanze OnLine (POLIS).
Docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo o all’abilitazione (GPS I fascia sostegno, concorso straordinario-bis e procedure concorsuali PNRR): presentano la domanda in formato cartaceo, utilizzando il modello ministeriale, da trasmettere all’Ufficio scolastico territorialmente competente tramite PEC o altro strumento previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
Anche i docenti soggetti a vincolo possono presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria se rientrano in una delle deroghe previste dal CCNI.
a) genitori di figli minori di 14 anni (il requisito è soddisfatto anche se il figlio compie 14 anni entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda);
b) Legge 104/92: personale beneficiario dell’art. 21 (docente con disabilità, anche non grave, e un grado di invalidità di almeno il 67%); personale che assiste un familiare con disabilità grave ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 5; docente con disabilità grave personale ai sensi dell’art. 33, comma 6;
c) docenti che fruiscono del congedo straordinario biennale per assistenza a familiare con disabilità (art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001);
d) coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile ai sensi della legge n. 118/1971;
e) figli che chiedono il ricongiungimento al genitore di età superiore a 65 anni (il requisito è soddisfatto anche se il genitore compie 65 anni entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda).
Tutti i docenti che chiedono la deroga devono allegare una dichiarazione personale (autocertificazione), redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale dichiarano di trovarsi in una delle condizioni che danno diritto alla deroga.
Solo alcuni beneficiari, ossia quelli rientranti nelle lettere b), c) e d) previste dalla norma (ad esempio assistenza a familiare con disabilità grave, situazione di disabilità personale, altre condizioni che richiedono una certificazione sanitaria), devono allegare anche la documentazione che dimostra il possesso del requisito.
Ad esempio:
verbale di riconoscimento della disabilità grave ai sensi della legge 104/1992;
certificazione di invalidità;
altra documentazione sanitaria prevista dall’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità.
La documentazione deve essere allegata contestualmente alla domanda di mobilità. Non è possibile integrarla successivamente.
Un’importante precisazione
L’obbligo di allegare la documentazione riguarda esclusivamente le deroghe che richiedono una certificazione (lettere b), c) e d)). Per le altre deroghe, come ad esempio quella relativa ai figli di età inferiore a 14 anni, è sufficiente l’autodichiarazione, senza necessità di certificazioni sanitarie.
Il familiare cui si riferisce la deroga deve risultare residente nel comune richiesto da almeno tre mesi rispetto alla scadenza della domanda.
La residenza è attestata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Eccezione: il requisito dei tre mesi non si applica ai figli nati nei tre mesi precedenti la scadenza della domanda.
Il personale coniugato o unito civilmente con personale militare (o equiparato) trasferito d’autorità può presentare domanda di mobilità annuale anche in assenza delle deroghe previste per il superamento del vincolo.
Restano comunque necessari:
il possesso di uno dei requisiti previsti dall’art. 7 del CCNI;
la dichiarazione della convivenza con il coniuge o la persona unita civilmente.
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta esclusivamente in presenza di uno dei motivi previsti dall’art. 7 del CCNI.
È possibile chiedere l’assegnazione provvisoria per il ricongiungimento a:
figli o minori affidati, anche non conviventi;
coniuge o parte dell’unione civile, anche non conviventi;
convivente di fatto ai sensi della legge n. 76/2016;
genitore, anche non convivente;
parente o affine convivente. La convivenza non può essere solo di fatto: deve risultare anagraficamente dallo stato di famiglia (o dalla relativa autocertificazione), come espressamente richiesto dal CCNI.
familiare con disabilità grave ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/1992, anche non convivente. In questo caso il docente deve autodichiarare di aver prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001.
L’assegnazione provvisoria può inoltre essere richiesta per gravi esigenze di salute, debitamente documentate.
Se il docente possiede più requisiti per il ricongiungimento, può scegliere liberamente il familiare al quale chiedere il ricongiungimento.
Ad esempio, un docente coniugato che abbia anche un figlio e un genitore residenti in un altro comune può chiedere il ricongiungimento al coniuge, al figlio oppure al genitore, purché il familiare scelto rientri tra quelli previsti dal CCNI e siano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per quella specifica tipologia di ricongiungimento.
ALLEGATO 3 — Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo
| Tipo di esigenza | Punteggio |
|---|---|
| A) per ricongiungimento (7): al coniuge o parte dell'unione civile o al convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 76/2016 (1); ai figli minori; ai figli maggiorenni con disabilità in situazione di gravità (1)(2) (art. 3 - comma 3 – legge 104/1992); ai genitori di età superiore ai 65 anni (1)(3); ai minori affidati (1)(6); ai maggiorenni affidati con disabilità in situazione di gravità (art. 3 - comma 3 – legge 104/1992) (1)(6) | Punti 6 |
| B) per ogni figlio o affidato (6) che non abbia compiuto 6 anni di età (4) | Punti 5 |
| C) per ogni figlio o affidato (6) di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (4) ovvero per ogni figlio o affidato (6) maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro | Punti 4 |
| D) per la cura e l'assistenza dei figli o affidati (6) con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o parte dell'unione civile o convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 76/2016 o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (5) | Punti 6 |
In caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
Per la precedenza di cui al punto IV dell'art. 8 il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune o distretto sub comunale differente, è considerato al pari della residenza.
Il punteggio per il ricongiungimento familiare è riconosciuto se il familiare cui ci si ricongiunge risulta residente nel comune richiesto da almeno tre mesi rispetto alla scadenza della domanda. Nel caso di ricongiungimento ai figli, per gli stessi nati nei tre mesi precedenti tale scadenza, non è richiesta la condizione della residenza anagrafica.
Nel caso di ricongiungimento al genitore, il punteggio è attribuito solo se quest’ultimo ha compiuto 65 anni entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda. Il ricongiungimento al genitore costituisce comunque un valido motivo per richiedere l’assegnazione provvisoria anche se il genitore ha un’età inferiore ai 65 anni; in tal caso, però, non spetta il relativo punteggio e la domanda sarà valutata con punteggio pari a zero per il ricongiungimento.
Per la valutazione del punteggio relativo ai figli, i requisiti anagrafici previsti si considerano posseduti se maturano entro il 31 dicembre dell’anno in cui viene presentata la domanda.
In caso di parità di punteggio tra più aspiranti, prevale il docente con maggiore età anagrafica.
La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata per una sola provincia:
provinciale, nella provincia di titolarità;
interprovinciale, in una provincia diversa, nel rispetto dei requisiti previsti dal CCNI.
Di norma il docente non può ottenere l’assegnazione provvisoria nel comune in cui è titolare.
L’assegnazione provvisoria è infatti finalizzata al ricongiungimento con un familiare residente in un comune diverso.
Nei comuni nei quali sono istituiti distretti sub-comunali (ad esempio Roma, Milano, Napoli e gli altri comuni nei quali tali distretti sono previsti), ciascun distretto è considerato un’unità territoriale autonoma.
Di conseguenza:
il docente non può ottenere l’assegnazione provvisoria in una scuola appartenente allo stesso distretto sub-comunale di titolarità;
può invece ottenerla in un diverso distretto dello stesso comune, purché ricorrano gli altri requisiti previsti dal CCNI.
20 preferenze per infanzia e primaria;
15 preferenze per la scuola secondaria di I e II grado.
Le preferenze possono riguardare:
scuole;
comuni;
distretti/sub-distretti;
intera provincia.
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta anche:
per altra classe di concorso;
per altro grado di istruzione;
su posto di sostegno;
su posti speciali o a indirizzo didattico differenziato,
purché il docente sia in possesso del relativo titolo.
La richiesta per altro grado, altra classe di concorso o altra tipologia di posto è sempre aggiuntiva rispetto a quella sul posto o sulla classe di concorso di titolarità.
Non è quindi possibile chiedere l’assegnazione provvisoria solo per altro grado o altra classe di concorso.
Solo successivamente potranno essere valutate le richieste formulate per AM12 o per il sostegno.
La domanda è annullata se viene richiesta esclusivamente per un altro grado di istruzione, un’altra classe di concorso o un diverso tipo di posto, anche se il docente possiede i requisiti. È obbligatorio richiedere l’assegnazione provvisoria anche per il proprio posto di titolarità.
Il docente titolare su posto comune può chiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale su sostegno anche senza specializzazione se:
frequenta il corso di specializzazione sul sostegno;
oppure ha svolto almeno un anno di servizio su posto di sostegno.
L’assegnazione avviene comunque dopo aver soddisfatto tutte le richieste dei docenti specializzati.
Anche in questo caso resta obbligatorio presentare la domanda per il proprio posto di titolarità.
La domanda è annullata se viene richiesta esclusivamente su posto di sostegno.
Qualora l’assegnazione provvisoria comporti l’attribuzione di un incarico con trattamento economico superiore rispetto a quello della sede di titolarità, al docente spetta il trattamento economico più favorevole previsto dalla normativa vigente.
A differenza dell’assegnazione provvisoria, che si fonda prevalentemente sul ricongiungimento familiare o su esigenze di salute, l’utilizzazione è uno strumento finalizzato a consentire una diversa assegnazione del personale in particolari situazioni di servizio previste dall’art. 2 del CCNI.
Possono pertanto presentare domanda di utilizzazione le seguenti categorie di personale.
I docenti appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero provinciale possono presentare domanda di utilizzazione al fine di essere riassorbiti prioritariamente nella provincia di titolarità.
Il docente può chiedere l’utilizzazione:
sul proprio posto o nella propria classe di concorso;
in altri ruoli, posti o classi di concorso per i quali possieda il titolo valido per la mobilità professionale;
su posti di sostegno del proprio grado di istruzione, anche se privo del titolo di specializzazione, nei limiti e alle condizioni previste dal CCNI;
in mancanza di posti disponibili nella provincia, anche sui progetti nazionali previsti dall’art. 1, comma 65, della legge n. 107/2015.
In particolare, i docenti delle classi di concorso A-45 e A-46, a domanda, possono essere utilizzati presso i CPIA nell’ambito del Progetto nazionale di educazione finanziaria per gli adulti, esclusivamente qualora non vi siano posti disponibili e assegnabili nella provincia.
Qualora l’esubero non possa essere assorbito nella provincia di titolarità, il docente può chiedere l’utilizzazione in un’altra provincia.
In tal caso, l’utilizzazione è disposta prioritariamente sul posto o sulla classe di concorso di appartenenza e, in subordine, su altri posti o classi di concorso per i quali il docente sia in possesso della relativa abilitazione.
Se non è possibile accogliere la domanda di utilizzazione, il docente in esubero può essere utilizzato d’ufficio, sempre nell’ambito dello stesso grado di istruzione.
L’utilizzazione d’ufficio avviene nel seguente ordine:
negli insegnamenti richiesti dal docente nella domanda, per i quali possiede l’abilitazione;
negli altri insegnamenti per i quali è abilitato;
negli insegnamenti ai quali può accedere in base al titolo di studio posseduto.
L’utilizzazione d’ufficio su posti di sostegno può essere disposta esclusivamente nei confronti dei docenti:
in possesso della specializzazione sul sostegno;
oppure iscritti al relativo percorso di specializzazione.
La disposizione si applica anche al personale di cui all’art. 14, comma 14, del D.L. n. 95/2012.
Per i docenti in esubero che abbiano conseguito la specializzazione sul sostegno (attraverso i corsi biennali, i corsi intensivi o i corsi di riconversione professionale), oppure che stiano frequentando il relativo percorso, l’Amministrazione può disporre sia la proroga dell’utilizzazione già in essere sia una nuova utilizzazione, anche d’ufficio nei casi previsti.
Per i docenti che hanno conseguito la specializzazione mediante i corsi intensivi, l’utilizzazione può essere disposta anche d’ufficio, in considerazione dell’impegno assunto al momento della partecipazione al corso.
Possono presentare domanda di utilizzazione i docenti dichiarati soprannumerari e trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata a partire dall’anno scolastico 2016/17, purché abbiano continuato a richiedere ogni anno la scuola di precedente titolarità.
L’utilizzazione è consentita nella sola provincia di titolarità.
In questi casi è fondamentale prestare attenzione alla compilazione delle preferenze:
la prima preferenza deve coincidere con la scuola di precedente titolarità oppure con il comune (o distretto sub-comunale) in cui essa è ubicata;
qualora si intendano esprimere preferenze relative ad altri comuni, il codice sintetico del comune o del distretto della precedente titolarità deve comunque precederle.
Il mancato rispetto di tale obbligo comporta l’annullamento delle preferenze espresse per altri comuni.
Possono presentare domanda di utilizzazione anche i docenti restituiti ai ruoli che non abbiano ottenuto una sede attraverso le ordinarie operazioni di mobilità.
I docenti titolari su posto comune che sono in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno o del titolo per la didattica differenziata possono chiedere l’utilizzazione sui relativi posti.
L’utilizzazione è consentita esclusivamente nello stesso grado di istruzione di titolarità.
Un docente titolare su posto comune nella scuola primaria, in possesso della specializzazione per il sostegno sia nella scuola primaria sia nella scuola secondaria di I grado, può chiedere l’utilizzazione su posto di sostegno nella scuola primaria, ma non su posto di sostegno nella scuola secondaria di I grado.
Allo stesso modo, un docente titolare nella scuola dell’infanzia in possesso del titolo per la didattica differenziata può chiedere l’utilizzazione esclusivamente sui posti di didattica differenziata della scuola dell’infanzia.
Può chiedere l’utilizzazione su posto di sostegno anche il docente che, per l’a.s. 2026/2027, ha ottenuto il trasferimento da posto di sostegno a posto comune.
In tal caso, sempre per l’a.s. 2026/2027, il docente può chiedere l’utilizzazione su posto di sostegno, anche nella stessa istituzione scolastica di attuale titolarità, purché vi sia la relativa disponibilità.
I docenti titolari nella scuola primaria in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua inglese possono chiedere l’utilizzazione su posto lingua.
L’utilizzazione può avvenire nella scuola di titolarità oppure, in assenza di disponibilità, in altra istituzione scolastica.
È inoltre possibile, ad esempio, chiedere l’utilizzazione presso:
scuole ospedaliere;
istituzioni carcerarie;
sedi di organico dei CPIA.
I docenti che hanno conseguito l’idoneità nei corsi di riconversione professionale o nei percorsi intensivi sul sostegno possono chiedere l’utilizzazione su posti di sostegno nello stesso grado di istruzione di appartenenza.
Gli ITP in esubero possono richiedere l’utilizzazione su altre classi di concorso previste dalle Tabelle A e B del DPR 19/2016, purché siano in possesso del relativo titolo di accesso.
Qualora l’utilizzazione avvenga su una classe di concorso della Tabella A, il docente conserva il trattamento economico più favorevole previsto dalla normativa contrattuale.
Per la valutazione delle domande di utilizzazione si applicano le tabelle allegate al CCNI sulla mobilità 2025/26-2027/28 previste per la mobilità d’ufficio. Pertanto, il punteggio da considerare è quello utilizzato per la formazione della graduatoria interna di istituto e non quello previsto per i trasferimenti o i passaggi volontari.
Scuola di servizio: per la generalità dei docenti.
Ufficio scolastico territorialmente competente: per il personale in esubero e negli altri casi previsti dal CCNI.
Differenza rispetto alla mobilità volontaria e alle graduatorie interne di istituto
Nelle utilizzazioni, ai fini del punteggio sono valutabili anche l’anno scolastico in corso e la continuità maturata nello stesso anno.
Si tratta di una differenza importante rispetto:
alla mobilità volontaria, e
alla formulazione delle graduatorie interne di istituto,
nelle quali l’anno scolastico in corso non viene invece valutato.
Sono pertanto valutabili anche:
l’anzianità di servizio maturata nell’anno scolastico in corso;
la continuità di servizio maturata nell’anno scolastico in corso.
Il punteggio per il ricongiungimento familiare spetta se il familiare risulta residente nel comune richiesto da almeno tre mesi rispetto alla scadenza della domanda.
Per i figli nati nei tre mesi precedenti la scadenza della domanda, il requisito dei tre mesi di residenza non è richiesto.
L’età dei figli è valutata con riferimento al 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda.
In caso di parità di punteggio e di precedenze, prevale il docente con maggiore età anagrafica.
Per servizio pre-ruolo si intende il servizio non di ruolo o prestato in altro ruolo, purché riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera.
Per i posti di educazione motoria nella scuola primaria si applicano le regole generali del CCNI, con alcune specificità.
I movimenti da e verso i posti di educazione motoria sono equiparati a quelli tra diverse classi di concorso.
Possono presentare domanda esclusivamente i docenti in possesso della specifica abilitazione conseguita mediante il concorso ordinario per l’educazione motoria nella scuola primaria.
I docenti titolari su posto di educazione motoria possono richiedere l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria anche su altre tipologie di posto o classi di concorso, purché in possesso della relativa abilitazione.
Il CCNI demanda alla contrattazione integrativa regionale la disciplina di specifiche situazioni territoriali e particolari modalità di utilizzazione del personale.
Tra le materie che possono essere regolamentate rientrano, ad esempio:
l’utilizzazione del personale in progetti educativi, formativi o sociali di particolare rilevanza;
lo scambio di posti o cattedre tra coniugi, anche appartenenti a province diverse;
particolari modalità di impiego del personale in territori interessati da eventi eccezionali (ad esempio terremoti, alluvioni o altre emergenze).
Per questo motivo è sempre opportuno verificare il Contratto Integrativo Regionale della propria regione, che può prevedere ulteriori ipotesi di utilizzazione rispetto alla disciplina nazionale.
Art. 8 CCNI
Le precedenze sono applicate nell’ordine previsto dall’art. 8 del CCNI e consentono al personale interessato di essere trattato con priorità rispetto agli altri aspiranti, purché siano soddisfatti tutti i requisiti previsti e sia prodotta la prescritta documentazione.
La precedenza non attribuisce un diritto all’assegnazione della sede, ma soltanto una priorità rispetto agli altri aspiranti che richiedono la medesima sede.
I. Gravi motivi di salute
Beneficiari
a) Docenti non vedenti.
b) Docenti emodializzati.
Opera per
Utilizzazioni.
Assegnazioni provvisorie.
II. Rientro nella scuola di precedente titolarità
Beneficiari
c) Docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata perché soprannumerari, a decorrere dall’a.s. 2016/17, che abbiano richiesto ogni anno il rientro nella scuola di precedente titolarità.
Opera per
Solo utilizzazioni provinciali.
III. Disabilità personale e cure continuative
Beneficiari
d) Personale con disabilità, anche non grave, con contestuale invalidità di almeno il 67% (art. 21 legge 104/1992).
e) Personale con handicap grave (art. 33, comma 6, legge 104/1992).
f) Personale sottoposto a cure continuative.
Comune di riferimento
Disabilità personale: comune di residenza.
Cure continuative: comune nel quale vengono effettuate le cure.
Opera per
Utilizzazioni.
Assegnazioni provvisorie.
IV. Assistenza a familiare con disabilità e ricongiungimento ai figli
Ordine di priorità
g) Genitore che assiste il figlio con disabilità grave. In caso di impossibilità di entrambi i genitori a prestare assistenza, perché affetti da patologie invalidanti o ultrasessantacinquenni o mancanti, la precedenza è riconosciuta anche al fratello o alla sorella convivente, purché tale condizione sia adeguatamente documentata secondo quanto previsto dal CCNI e dall’Ordinanza ministeriale sulla mobilità.
h) Assistenza al coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto con disabilità grave.
i) Figlio che assiste il genitore con disabilità grave.
l) Genitori che si ricongiungono a figli fino a 6 anni.
m) Genitori che si ricongiungono ai figli di oltre 6 anni fino a 16 anni (solo assegnazione provvisoria interprovinciale).
mbis) Assistenza ai fratelli e sorelle non conviventi con disabilità grave alle stesse condizioni previste alla precedente lettera g) per i fratelli e le sorelle conviventi del soggetto con disabilità in situazione di gravità.
n) Assistenza a parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave.
Comune di riferimento
Il comune indicato nella domanda deve coincidere con il comune di residenza (o domicilio) dell’assistito oppure con il comune che dà diritto alla precedenza.
Per beneficiare della precedenza nei casi di assistenza a:
i) genitore;
mbis) fratelli e sorelle non conviventi;
n) parenti e affini;
il docente deve aver prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di utilizzazione/assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001.
Tale requisito non è richiesto per:
assistenza al figlio;
assistenza al coniuge;
assistenza alla parte dell’unione civile;
assistenza al convivente di fatto.
Precisazioni
Verbali soggetti a revisione
La precedenza è riconosciuta anche con verbale rivedibile, purché valido oltre il 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento.
Figli adottivi e affidati
L’età è determinata con riferimento alla data di ingresso del minore nel nucleo familiare.
Parenti e affini di terzo grado
La precedenza è riconosciuta al parente o affine di terzo grado (es. zio) quando il coniuge o i genitori della persona con disabilità:
hanno compiuto 65 anni oppure
sono affetti da patologie invalidanti oppure
sono deceduti oppure
risultano mancanti.
V. Rientro dal collocamento fuori ruolo
Beneficiari
o) Personale che riprende servizio dopo il collocamento fuori ruolo.
Opera per
Utilizzazioni.
Assegnazioni provvisorie.
VI. Coniuge di personale militare o equiparato
Beneficiari
p) Coniuge, parte dell’unione civile o convivente di personale militare o equiparato trasferito d’autorità.
Opera per
Solo assegnazioni provvisorie.
Comune di riferimento
Il comune nel quale il coniuge è stato trasferito d’autorità.
VII. Cariche pubbliche negli enti locali
Beneficiari
Sindaci.
Assessori.
Consiglieri comunali.
Consiglieri provinciali.
Consiglieri di parità.
Altre figure equiparate previste dalla normativa.
Opera per
Solo assegnazioni provvisorie.
Comune di riferimento
Il comune nel quale viene esercitato il mandato.
VIII. Rientro dall’aspettativa sindacale
Beneficiari
q) Personale che rientra in servizio al termine dell’aspettativa sindacale.
Riquadro finale – Da ricordare
| Precedenza | Comune di riferimento |
|---|---|
| Disabilità personale | Comune di residenza |
| Cure continuative | Comune di cura |
| Assistenza | Comune dell’assistito |
| Coniuge militare | Comune di trasferimento del coniuge |
| Mandato politico | Comune in cui si esercita il mandato |
Ricongiungimento, deroghe, precedenze ed espressione delle preferenze
Prima il motivo della domanda, poi l’eventuale deroga o precedenza
La prima verifica da effettuare non riguarda la deroga o la precedenza, ma il motivo della domanda, individuato ai sensi dell'art. 7 del CCNI per le assegnazioni provvisorie e dell'art. 2 del CCNI per le utilizzazioni. Si tratta del presupposto indispensabile per poter presentare la domanda.
Solo dopo aver individuato il corretto motivo di ricongiungimento o di assistenza è possibile verificare se il docente abbia diritto anche a una deroga al vincolo e/o a una precedenza. Si tratta di istituti distinti, disciplinati da regole diverse, che non possono mai sostituire il motivo della domanda, ma possono operare esclusivamente se ad esso collegati.
Nelle assegnazioni provvisorie, il comune di ricongiungimento, il comune che dà diritto all'eventuale deroga, il comune che dà diritto all'eventuale precedenza e il comune (o distretto sub-comunale) indicato nella domanda devono sempre coincidere.
Non è mai possibile chiedere il ricongiungimento in un comune e beneficiare di una deroga o di una precedenza riferita a un comune diverso.
Per cui esiste la regola della “coincidenza del comune” come prima preferenza
Per poter beneficiare della deroga o della precedenza devono sempre coincidere:
il comune del ricongiungimento (presupposto della domanda);
il comune che dà diritto alla deroga;
il comune che dà diritto alla precedenza;
il comune (o distretto sub-comunale) indicato come prima preferenza nella domanda.
Se tali comuni non coincidono, la deroga o la precedenza non possono essere riconosciute.
In altre parole, non è possibile utilizzare una deroga o una precedenza riferita ad un comune diverso da quello scelto come motivo del ricongiungimento che è alla base della domanda di assegnazione provvisoria.
È il caso del docente che è in possesso di un valido motivo di ricongiungimento, che costituisce il presupposto per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria, e che, ricorrendone i requisiti, beneficia anche di una delle deroghe al vincolo previste dal CCNI.
Il docente ha:
un figlio minore di 14 anni residente nel comune di Cosenza, che costituisce sia un valido motivo di ricongiungimento sia il presupposto della deroga al vincolo;
il coniuge residente nel comune di Rende.
Non può chiedere il ricongiungimento al coniuge residente a Rende e, contemporaneamente, utilizzare la deroga derivante dal figlio residente a Cosenza, poiché il comune di ricongiungimento e quello che dà diritto alla deroga non coincidono.
Può invece:
chiedere il ricongiungimento al figlio residente a Cosenza, beneficiando anche della relativa deroga, in quanto il figlio costituisce sia il motivo della domanda sia il presupposto della deroga;
oppure chiedere il ricongiungimento al coniuge residente a Rende, ma solo se dispone di una deroga riferita allo stesso comune.
È il caso del docente che è in possesso di un valido motivo di ricongiungimento, che costituisce il presupposto per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria, e che, ricorrendone i requisiti, beneficia anche di una delle precedenze previste dall’art. 8 del CCNI.
Un docente:
assiste il padre con disabilità grave residente nel comune di Catanzaro;
ha il coniuge residente nel comune di Lamezia Terme.
Non può chiedere il ricongiungimento al coniuge residente a Lamezia Terme e utilizzare la precedenza derivante dall’assistenza al padre residente a Catanzaro.
Può invece:
chiedere il ricongiungimento al padre residente a Catanzaro, beneficiando anche della relativa precedenza, in quanto il padre costituisce sia il motivo della domanda sia il presupposto della precedenza;
oppure chiedere il ricongiungimento al coniuge residente a Lamezia Terme, senza poter utilizzare la precedenza, perché riferita ad un comune diverso.
Come esprimere correttamente le preferenze
Una volta individuato il corretto comune di ricongiungimento o di assistenza, occorre compilare la domanda rispettando le regole previste dal CCNI, che sono diverse a seconda che si tratti di semplice ricongiungimento, deroga al vincolo o precedenza.
A) RICONGIUNGIMENTO (art. 7 CCNI)
È il caso del docente che ha solo diritto al ricongiungimento e non fruisce di nessuna deroga e/o precedenza.
Prima preferenza
Il docente deve indicare come prima preferenza:
il codice sintetico del comune di ricongiungimento (o del distretto sub-comunale, se previsto);
oppure
una o più scuole ubicate nello stesso comune.
In tal caso, il CCNI precisa che il codice sintetico del comune (o del distretto sub-comunale) di ricongiungimento deve essere indicato anche quando nel comune è presente una sola istituzione scolastica.
Se nel comune non esistono scuole richiedibili
Occorre indicare:
il comune viciniore;
oppure
una scuola con sede di organico in altro comune che abbia un plesso nel comune di ricongiungimento.
Se il codice sintetico non viene indicato nei casi in cui si esprimano anche preferenze per altri comuni
La domanda non viene annullata.
L’Ufficio prenderà in considerazione esclusivamente le preferenze analitiche relative alle scuole del comune di ricongiungimento, mentre non saranno valutate le preferenze riferite ad altri comuni.
B) DEROGA AL VINCOLO
È il caso del docente soggetto al vincolo che possiede un valido motivo di ricongiungimento, presupposto indispensabile per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria, e che beneficia, nello stesso tempo, di una delle deroghe previste dal CCNI, che gli consentono di superare il vincolo e di accedere alla procedura.
Si ricorda che affinché la deroga possa essere riconosciuta, il comune del ricongiungimento, il comune che dà diritto alla deroga e il comune (o distretto sub-comunale) indicato come prima preferenza nella domanda devono sempre coincidere. Non è pertanto possibile chiedere il ricongiungimento in un comune e beneficiare della deroga riferita ad un comune diverso.
Prima preferenza
Per beneficiare della deroga il docente deve indicare come prima preferenza il codice sintetico del comune (o del distretto sub-comunale, ove previsto) di ricongiungimento o di assistenza. Prima del codice sintetico possono essere indicate una o più scuole ubicate nello stesso comune.
Per la deroga al vincolo il codice sintetico del comune (o del distretto sub-comunale) è sempre obbligatorio.
Diversamente da quanto previsto per il semplice ricongiungimento, il codice sintetico deve essere indicato anche quando il docente intende richiedere esclusivamente una o più scuole del comune di ricongiungimento o di assistenza, senza esprimere alcuna preferenza, né analitica né sintetica, per altri comuni.
In altre parole, non è sufficiente indicare soltanto le scuole del comune: il codice sintetico del comune (o del distretto sub-comunale) deve essere sempre presente nella domanda.
Per i docenti che beneficiano della deroga per disabilità personale (artt. 21 e 33, comma 6, della legge n. 104/1992), il comune di riferimento è il proprio comune di residenza.
Se nel comune non esistono scuole richiedibili
È obbligatorio indicare:
il comune viciniore con posti richiedibili;
oppure
una scuola con sede di organico in altro comune, anche non viciniore, purché abbia un plesso nel comune di ricongiungimento o di assistenza.
Conseguenze della mancata indicazione del codice sintetico
La mancata indicazione del codice sintetico del comune (o del distretto sub-comunale) comporta la perdita della deroga.
Di conseguenza, per i docenti soggetti al vincolo la domanda non può essere accolta, anche se il docente possiede un valido motivo di ricongiungimento o di assistenza e ha indicato correttamente una o più scuole del comune interessato. In assenza del codice sintetico del comune (o del distretto sub-comunale), la deroga non può essere riconosciuta.
D) PRECEDENZA TRASFERITI D’UFFICIO/DOMANDA CONDIZIONATA – ART. 8 PUNTO II
L’utilizzazione con diritto alla precedenza è consentita esclusivamente nella provincia di titolarità.
Espressione delle preferenze
Per beneficiare della precedenza è necessario rispettare il seguente ordine nell'espressione delle preferenze:
come prima preferenza deve essere indicata la scuola di precedente titolarità oppure il codice sintetico del comune (o del distretto sub-comunale, ove previsto) nel quale essa è ubicata;
prima del codice sintetico è possibile indicare anche una o più scuole ubicate nello stesso comune;
solo dopo aver indicato il codice sintetico del comune (o del distretto sub-comunale) di precedente titolarità è possibile esprimere preferenze, sia analitiche che sintetiche, relative ad altri comuni.
Il codice sintetico del comune (o del distretto sub-comunale) nel quale è ubicata la scuola di precedente titolarità è obbligatorio esclusivamente qualora il docente intenda esprimere preferenze relative ad altri comuni.
Se, invece, il docente richiede esclusivamente la scuola di precedente titolarità o altre scuole ubicate nello stesso comune, il codice sintetico del comune può essere omesso.
D) PRECEDENZE PERSONALI – ART. 8 PUNTO III
Prima preferenza
Il docente deve indicare come prima preferenza:
il comune di residenza (artt. 21 e 33, comma 6, della legge 104/1992)
il comune di cura (per il personale che effettua le cure continuative);
oppure
una o più scuole ubicate nello stesso comune.
Quando il codice sintetico è obbligatorio
Il codice sintetico del comune di residenza/cura è obbligatorio esclusivamente quando il docente intende esprimere preferenze per altri comuni.
Se nel comune non esistono scuole richiedibili
Occorre indicare:
il comune viciniore;
oppure
una scuola con sede di organico in altro comune che abbia un plesso nel comune di riferimento.
Se il codice sintetico non viene indicato nei casi in cui si esprimano anche preferenze per altri comuni
La domanda non viene annullata.
La precedenza non potrà essere riconosciuta per le preferenze relative agli altri comuni e la domanda sarà valutata senza diritto alla precedenza.
E) PRECEDENZA PER: ASSISTENZA E RICONGIUNGIMENTO (ART. 8 PUNTO IV); CONIUGE DI MILITARE TRASFERITO D’UFFICIO (ART. 8 PUNTO VI); SVOLGIMENTO DI MANDATO POLITICO (ART. 8 PUNTO VII)
È il caso del docente che possiede un valido motivo di ricongiungimento, presupposto indispensabile per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria, e che beneficia, nello stesso tempo, di una delle precedenze per assistenza o ricongiungimento previste dall'art. 8 del CCNI.
Si ricorda che affinché la precedenza possa essere riconosciuta, il comune del ricongiungimento, il comune che dà diritto alla precedenza e il comune (o distretto sub-comunale) indicato come prima preferenza nella domanda devono sempre coincidere. Non è pertanto possibile chiedere il ricongiungimento in un comune e beneficiare della precedenza riferita ad un comune diverso.
Prima preferenza
La precedenza è riconosciuta a condizione che il docente indichi come prima preferenza sintetica il comune (o il distretto sub-comunale, ove previsto) previsto dalla specifica precedenza.
Prima del codice sintetico possono essere indicate una o più scuole ubicate nello stesso comune, prima di esprimere eventuali preferenze, sia analitiche che sintetiche, relative ad altri comuni.
Il CCNI precisa, inoltre, che l'indicazione della preferenza sintetica del comune (o del distretto sub-comunale) è obbligatoria anche nel caso di comuni nei quali sia presente una sola istituzione scolastica.
Se nel comune non esistono scuole richiedibili
Occorre indicare:
il comune viciniore con posti richiedibili;
oppure
una scuola con sede di organico in altro comune, anche non viciniore, purché abbia un plesso nel comune di riferimento.
Se il codice sintetico non viene indicato
La domanda non viene annullata, ma la precedenza non può essere riconosciuta, né per il comune (o distretto sub-comunale) previsto dalla specifica precedenza né per le eventuali preferenze relative ad altri comuni.
Le preferenze espresse saranno pertanto valutate come ordinaria domanda di assegnazione provvisoria, senza diritto alla precedenza.